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Casella di testo: a) Elenco Moto Storiche 2005
b) File PdF da scaricare

 

 

Casella di testo: Bollo Moto Storiche

 

 

Casella di testo: Legge 21 novembre 2000, n. 342

Bollo Moto Storiche 2005 - Regione per Regione
REGIONE 30 ANNI (requisiti) CAUSALE - IMPORTO DA 20 A 30 ANNI (requisiti) CAUSALE - IMPORTO
Abruzzo nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Basilicata nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Prov. di Bolzano (Circolare n.°03/5.2 del 27/12/2004)  - TUTTE LE MOTO, AL COMPIMENTO DEI 20 ANNI: Tassa di circolazione dovuta proporzionalmente ai trimestri di effettiva utilizzazione del mezzo e nella misura minima di 20 Euro. Per informazioni: infobollo@bolzano.aci.it – tel. 0471/271069
Calabria nessuno Tax Circolazione - € 11,36 Inserita nell’elenco FMI o iscritte al Registro Storico FMI. Tax Circolazione - € 11,36
Campania nessuno Tax Circolazione - € 11,36 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione - € 11,36
Emilia Romagna nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Lazio nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Inserita in elenco FMI o Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Liguria nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Lombardia (Legge Regionale n.° 5/2004)

 TUTTE LE MOTO AL COMPIMENTO DEL 20° ANNO: Tassa di circolazione di 20 Euro. Obbligatoria l’effettuazione del “bollino blu”. LE MOTO DI 20 ANNI ISCRITTE AL REGISTRO STORICO FMI NON PAGANO NULLA.

Marche nessuno Tax Circolazione - € 11,15 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione - € 11,15
Molise nessuno Tax Circolazione - € 10,33 Inserita in elenco FMI o Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione - € 10,33
Piemonte (Legge Regionale 23/2003) nessuno Tax Circolazione - € 20,00 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 20,00
Puglia (Legge Regionale 25/2003) nessuno Tax Circolazione - € 20,00 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 20,00
Toscana (Legge Regionale 33/2002) nessuno Tax Circolazione - € 10.33 nessuno Tax Possesso € 25,00
Prov. di Trento nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Inserita in elenco FMI o Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Umbria (Legge Regionale 23/2002) nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 10.33
Veneto nessuno Tax Circolazione - € 11,36 Inserita in elenco FMI o Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione € 11,36
Friuli V.G. - Sardegna - Sicilia - Valle D'Aosta nessuno Tax Circolazione - € 10.33 Inserita in elenco FMI o Iscrizione Registro Storico FMI Tax Circolazione - € 10.33

 

 

 

 

Legge 21 novembre 2000, n. 342
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

Art. 63
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 č altresė estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine č ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione č aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione č fissata in lire        100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli