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Legge 21 novembre 2000, n. 342
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Art. 63
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati
dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si
compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto,
per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i
motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un
apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di
cui al comma 1 č altresė estesa agli autoveicoli e motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine č
ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico:
a) i veicoli
costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli
costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di
partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i
quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b),
rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del
loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli
indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI
e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione č aggiornata
annualmente.
4. I veicoli di cui
ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica
strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per
gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la
riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di
cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione
č fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i
motoveicoli
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